domenica 23 settembre 2012

Wedding Planner a Volterra in famiglia

Eccoci qui.. dalla postazione Volterrana!
Oggi ho assistito, dopo la SS Messa, ad un bellissimo raduno di auto d'epoca in Piazza dei Priori a Volterra.
Ma uno spettacolo.. Auto di ogni tipo, fra cui moltissime fiat 500, preparate e non..  E inebriata da questo tuffo nel passato mi è venuta l'ispirazione per un nuovo progetto.. ^_^
Poi abbiamo fatto una bellissima passeggiata intorno alla città fino a tornare a casa.. Quando metto giù Vittoria, che adesso è in braccio a me dormiente, e riesco a prendere il telefono, carico le foto!!

sabato 15 settembre 2012

Corso per Cake designer con Lorella Magni

Evviva!!! Finalmente il corso di cake decoration tutto organizzato da me!!!!! e con la fantastica, deliziosa, carinissima... Lorella Magni.. Maremmana doc.. consapevole del proprio talento, ma una di noi. Oggi siamo state due ore insieme per definire i dettagli del corso.. fra risate e progetti nuovi!!
Quindi.. saremo insieme mercoledi 10 ottobre all' HOTEL RISTORANTE VECCHIA MAREMMA, a Orbetello, sull'Aurelia, con due corsi. La mattina dalle 9,00 alle 1300 il corso base sulla pasta di zucchero,  sulle tecniche di decorazione, l'uso dei coloranti e degli stampini, la copertura di una torta, e la decorazione della stessa.. praticamente andremo a creare insieme una torta simile a questa..


nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 18.30 ci sarà il corso intermedio. Corso sul modelling, quindi sulla creazione di soggetti in 3d, sull'utilizzo della gum paste e su come modellare ad esempio un viso.



Ad ogni corso sarà abbinato un kit che le corsiste porteranno a casa per continuare ad esercitarsi!
I corsi hanno il costo di 130€ ciascuno, per chi parteciperà ad entrambi i corsi è previsto uno sconto del 5% (250€), per chi parteciperà a tutti e tre lo sconto sarà del 10% (430€ anzichè 480) e una tessera che darà diritto al 20% di sconto sugli acquisti effettuati sullo store di devisolodiresiweddingplanneritaly.it.
Gli stessi corsi si ripeteranno domenica 14 a Porto Ercole, con lo stesso programma e gli stessi orari.

A novembre poi è fissato il corso avanzato, che tratterà come argomento i fiori...


Requisito indispensabile per accedere a questo corso è una buona manualità con la pasta di zucchero. Questo corso si svolgerà in due giornate, al costo totale di 220€. Lunedi 12 e martedi 13 novembre a Orbetello, dalle 15 alle 20, per un totale di 10 ore. Anche per questo corso verrà fornito un kit base per permettere alle gentili corsiste di esercitarsi a casa.

Per partecipare e info sulle modalità di pagamento scrivetemi !!

Per il pagamento comunque si deve procedere così: il 40% dell'importo totale all'iscrizione, il 30% entro il 30 settembre e il saldo del rimanente 30% il giorno del corso.

Per chi parteciperà a due corsi è riservato lo sconto del 5%
per chi parteciperà a tutti e tre i corsi sarà riservato lo sconto del 10% più una tessera che darà diritto al 20% di sconto sugli acquisti online sul sito devisolodiresiweddingplanneritaly.it (in fase di construzione!)

Inoltre a cadenza quindicinale sto organizzando dei miniparty dove poter scambiare idee, ricette e consigli. Dove poter cucinare e pasticciare insieme. Ad ogni incontro riceverete delle dispense con tutorial fotografici e ricette..

Seguite il blog aggiungendovi ai lettori fissi per essere aggiornati e su facebook alla mia pagina cliccando su mi piace!!

Gli stessi corsi verranno a breve ripetuti su Grosseto.. e chissà magari su richiesta in altre città!!
Non esitate a contattarmi!!!!!!!!!

Dolce notte a tutti!!

mercoledì 12 settembre 2012

e wedding planner sia!!!

Ma che si fa??.. si toglie questo ex?? ma si va! allora dalla dicitura del titolo del blog "pensieri di una felice ex wedding planner.." andiamo a togliere "ex" e torniamo alla carica!!

E intanto che aspetto foto dal mio fotografo ufficiale Marco Solari (che ancora non sa di esserlo.. O_o ) ne metto una presa da google immagini...

Aggiunta anche la foto del fotografo n1!!!!


sentenza cassazione equitalia

Esiste una sentenza della Corte di Cassazione che ritiene annullabili molte cartelle dell'equitalia..
Io stamani sono andata dal Giudice di Pace con la mia bella cartella da 283€.. ma ahimè sono decorsi i termini (30 giorni dalla notifica)..
Quindi mi raccomando appena vi viene notificata una cartella andate quanto meno a chiedere informazioni!!
faccio copia e incolla della sentenza e vi rimando al portale di informazione giuridica per il cittadino da cui ho preso la notizia con tutti i commenti e le spiegazioni in merito! (una brava wedding planner sa dare anche buoni suggerimenti in altri campi.. mica sa mettere solo i centrotavola!!! O_o )


 Massima
Cassazione civile , sez. tributaria, sentenza 21.03.2012 n° 4516


L’omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi rende nulla la cartella esattoriale quando l’operato dell’ufficio diviene ricostruibile solo attraverso difficili indagini dovute alla vetustà della questione, che non competono al contribuente, il quale vede, così, violato il suo diritto di difesa (nella fattispecie l’accertamento era riferito all’anno d’imposta 1983, senza specificare le singole aliquote prese a base delle varie annualità, che erano più di 23 anni calcolati).


(*) Riferimenti normativi: art. 7, L. n. 212/2000, art. 3, L. n. 241/1990 e art. 20, dPR n.602/1973.





Sentenza per esteso

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Sentenza 22 febbraio – 21 marzo 2012, n. 4516

(Presidente D’Alonzo – Relatore Sambito)

Svolgimento del processo

R.V. ha impugnato la cartella di pagamento con la quale l’Ufficio di Padova ha iscritto a ruolo le somme portate da un avviso d’accertamento, ormai definitivo, relativo all’anno 1983, oltre interessi. Il ricorso è stato accolto dalla CTP di Padova, decisione che su duplice, analoga, impugnazione di Equitalia Polis S.p.A. è stata riformata dalla CTR del Veneto, che, con distinte sentenze di identico contenuto (n. 18/7/2010 e 19/7/2010), depositate entrambe il 23.2.2010, ha ritenuto che: 1) la mancata sottoscrizione ed indicazione del responsabile del procedimento non invalidava la cartella, in quanto emessa prima che l’art. 36 bis, co 4 ter, del DL n. 248 del 2007, con disposizione innovativa, sanzionasse di nullità tale omissione; 2) l’omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, riportati solo nel totale, violava il diritto di difesa del contribuente e rendeva in parte qua illegittima la cartella.

Per la cassazione di tali sentenze, hanno proposto autonomi ricorsi l’Agenzia delle Entrate ed il V. La Società Equitalia ha resistito con controricorso in quelli proposti dal contribuente, che, a sua volta, ha presentato controricorso in quelli proposti dall’Agenzia e, successivamente, ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1. In via preliminare, va disposta la riunione del ricorso n. 10296 del 2011 a quello recante il n. 9968 del 2011, nonché la riunione del ricorso n 10925 del 2011 a quello recante il n. 9882 del 2011, perché proposti contro le stesse sentenze (rispettivamente, la n. 19/7/2010 e n. 18/7/2010); inoltre, va disposta la riunione dei ricorsi riuniti sotto il n. 9882 del 2011 a quelli riuniti sotto il n. 9968 del medesimo anno, in quanto volti a censurare, sulla scorta di identici motivi, due sentenze di analogo contenuto rese a seguito della duplicazione degli appelli proposti avverso un’unica decisione di primo grado.

2. Con l’unico motivo dedotto, l’Agenzia delle Entrate, denuncia che, nell’annullare la cartella esattoriale nella parte relativa agli interessi, la CTR ha violato gli artt. 7 della L. n. 212 del 2000, 3 della L. n. 241 del 1990 e 20 del dPR n. 602 del 1973, per non aver tenuto conto che la cartella esattoriale non necessitava di alcuna specifica motivazione, essendo stata notificata a seguito del passaggio in giudicato di una sentenza, divenuta definitiva, pronunciata nei confronti del contribuente, che era, dunque, ben consapevole delle ragione sottese alla sua emanazione. Cosi opinando, prosegue la ricorrente, i giudici d’appello hanno disatteso il principio secondo cui la cartella esattoriale notificata a seguito di accertamenti divenuti definitivi non necessita di alcuna motivazione, a maggior ragione “nella parte relativa al calcolo degli interessi disciplinato puntualmente dall’art. 20 DPR n. 602/73″.

3. 3.1 Col primo motivo, del ricorso incidentale, il V. , deducendo violazione degli artt. 112 e 132 cpc, 1, 2 co, e 36 del D. Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, 1 co, n. 3, 4 e 5 cpc, lamenta che la CTR ha ritenuto legittima la cartella esattoriale perché relativa a ruoli consegnati prima dell’1.6.2008, data di entrata in vigore dell’art. 36 bis, co 4 ter, del DL n. 248 del 2007, omettendo di esaminare la questione, da lui sollevata, dell’annullabilità della cartella stessa per la mancata indicazione del responsabile del procedimento, imposta dall’art. 7 della L. n. 212 del 2000.

3.2. Col secondo motivo, il contribuente, deduce, ex art. 360, 1 co, n. 5 cpc, che, nell’affermare legittimo l’operato del concessionario, i giudici d’appello non hanno tenuto conto delle plurime, decisive, argomentazioni da lui sollevate col ricorso introduttivo e riproposte in appello, ed hanno, inoltre, operato un “salto logico” nel ritenere che tale legittimità derivava dall’inapplicabilità ratione temporis della sanzione di nullità, di cui al disposto dell’art. 36 bis, co 4 ter, del DL n. 248 del 2007 ritenuto legittimo dalla Corte Cost. (sent. n. 58 del 2009), argomento che, però, non teneva conto che le forme di illegittimità degli atti distinguono la nullità dall’annullabilità, e che tale sanzione non richiede previsione espressa.

3.3. Col terzo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 7, co 2, della L. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, 1 co, n. 3 cpc, il ricorrente lamenta che la CTR ha ritenuto legittima la cartella nonostante la mancata indicazione del responsabile del procedimento, obbligo tassativo, imposto dalla legge allo scopo di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa, la piena informazione del cittadino, la garanzia del diritto di difesa, nonché il buon andamento e l’imparzialità della pubblica Amministrazione.

3.4. Col quarto motivo, il contribuente solleva, in via subordinata, eccezione d’illegittimità costituzionale dell’art. 36 co, 4 ter, del DL n. 248 del 2007 in relazione all’art. 3, 24 e 97 Cost. ed ai principi affermati con l’ordinanza della Corte Cost. n. 377 del 2007.

4. I primi tre motivi del ricorso incidentale che vanno esaminati con priorità e congiuntamente, in quanto addebitano alle sentenze impugnate – sotto i profili dell’error in procedendo, del vizio di motivazione e della violazione di legge – il mancato accoglimento dell’eccezione d’annullamento della cartella esattoriale, sono inammissibili i primi due ed infondato il terzo.

4.1. In base alla giurisprudenza di questa Corte (vedi Cass. n. 5251/2007, n. 10696/2007), per la configurabilità del vizio di omessa pronuncia non è sufficiente la mancanza di una espressa statuizione del giudice, ma è, invece, necessario che sia completamente omesso il provvedimento, in tesi, indispensabile in riferimento alla soluzione del caso concreto, condizione che non si verifica quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti una statuizione implicita di rigetto. In applicazione di tale principio, la valutazione in termini di legittimità dell’operato del concessionario, da parte della Commissione Tributaria Regionale, contiene, dunque, la statuizione implicita di rigetto dell’eccezione d’invalidità, sub specie annullabilità, della cartella esattoriale.

4.2. Il dedotto vizio motivazionale è del pari inammissibile: trattandosi di omessa motivazione su questioni in diritto, l’omissione è irrilevante ai fini della cassazione della sentenza, soccorrendo, in tal caso, il potere di questa Corte di procedere alla sostituzione, correzione o integrazione della sentenza impugnata di cui all’art. 384 cpc, sempreché il giudice del merito sia pervenuto alla soluzione giuridicamente corretta.

4.3. La violazione di legge, dedotta col motivo 3.3), è, invece, insussistente. Va premesso che l’art. 7 della L. n. 212 del 2000, pur qualificando “tassativo” l’obbligo dell’indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell’Amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione, non precisa, in alcun modo, la sanzione connessa alla sua violazione. È pacifico, poi, costituendo lo stesso presupposto logico dei motivi, che, nella specie – trattandosi, come si legge nel ricorso, di cartella di pagamento notificata il 23.1.2006 -, non può trovare applicazione l’art. 36, co 4-ter, del DL n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, nella L n. 31 del 2008, che ha tra l’altro, sanzionato con la nullità l’omessa indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, solo in relazione alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1.6.2008. Occorre, dunque, far riferimento ai principi generali in tema di annullabilità degli atti amministrativi, più volte richiamati dallo stesso ricorrente incidentale nell’invocare la sanzione dell’annullamento della cartella per la violazione di legge, in quanto “provvedimento emesso contra legem (nello specifico contra l’art. 7, secondo comma della L. 212/2000)”. L’applicazione di tali principi conduce ad escludere che il denunciato vizio possa comportare la caducazione della cartella esattoriale. L’art. 21-octies, della L. n. 241 del 1990, introdotto con l’art. 14, co 1 della L. n. 15 del 2005 (unitamente all’intero Capo IV-bis dal titolo “Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo, Revoca e recesso”), dopo aver ribadito, al primo comma, che il provvedimento amministrativo è annullabile se “adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza”, ha disposto per quanto qui interessa, al secondo comma, che “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”. In base a tale norma, la cui ratio va ravvisata nell’intento di sanare, con efficacia retroattiva, tutti gli eventuali vizi procedimentali non influenti sul diritto di difesa, va, dunque, esclusa l’annullabilità di un provvedimento di natura vincolata, per la violazione delle norme del procedimento, in ragione dell’inidoneità dell’intervento dei soggetti, ai quali è riconosciuto un interesse, ad interferire sul suo contenuto (cfr. Cass. SU 14878 del 2009). Nella specie, ricorre tale caso, tenuto conto che la cartella esattoriale, prevista dall’art. 25 del dPR n. 602 del 1973, ha sicuro contenuto vincolato, essendo il documento di riscossione degli importi contenuti nei ruoli, da predisporre secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, che deve contenere l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo e l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata (come si è detto, la novella di cui all’art. 36, co 4-ter, cit. relativo all’obbligo di indicazione del responsabile del procedimento, sanzionato con la nullità non è applicabile ratione temporis). Resta da aggiungere che il carattere generale della disposizione di cui all’art. 21-octies della L. n. 241 del 1990, non ne comporta, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, l’inapplicabilità al caso specifico degli atti del settore tributario, tenuto conto che: a) la disposizione di cui all’art. 7 dello Statuto del contribuente in commento costituisce una norma minus quam perfecta, essendo, come si è esposto, priva di sanzione, ragion per cui la valutazione della legittimità degli atti non può che esser effettuato alla luce dei precetti generali, proprio quelli, del resto, invocati dal ricorrente; b) l’assunto secondo cui la violazione dell’obbligo di indicazione del responsabile del procedimento inciderebbe “direttamente su diritti costituzionali del destinatario” è smentita dalla Corte Cost. che, con la citata sentenza n. 58 del 2009, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 36, co 4-ter, del DL n. 248 del 2007 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 31 del 2008, sollevata con riferimento agli artt. 3, 23, 24, 97 e 111 Cost. La Corte, richiamando la propria ordinanza n. 377 del 2007, ha, bensì, affermato che l’art. 7, co 2, della L n. 212 del 2000 è volto ad assicurare la trasparenza amministrativa, l’informazione del cittadino e il suo diritto di difesa, ma ha escluso che la natura innovativa dell’art. 36, co 4-ter citato violi i parametri costituzionali indicati, non mancando di ribadire che le previsioni della L n. 212 del 2000 non hanno rango costituzionale, neppure come norme interposte (ord. n. 41 del 2008, n. 180 del 2007 e n. 428 del 2006). In altri termini per i ruoli consegnati prima del 1.6.2008 la mancata indicazione del responsabile del procedimento è sottoposta al regime pregresso, senza che ciò comporti alcun vulnus per i diritti dei cittadini in riferimento ai precetti costituzionali richiamati.

4.4. Il dubbio di incostituzionalità dell’art. 36, co 4-ter, del DL n. 248 del 2007 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 31 del 2008, sollevato, in subordine, dal ricorrente incidentale con riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost. ed all’ordinanza n. 377 del 2007 della Corte Cost. è, in parte, manifestamente infondato ed in parte inammissibile: la questione della non retroattività della sanzione di nullità, introdotta con la norma censurata, è stata, infatti, oggetto di scrutinio da parte della Corte Cost., che la ha rigettata con la citata sentenza n. 58 del 2009 (ribadita con le successive ordinanze n. 291 e 221 del 2009) con la quale è stato, peraltro, sconfessato, proprio, il presupposto da cui muove il ricorrente e, cioè, che la disposizione impugnata, comporti implicitamente una “sanatoria per gli atti anteriori”, dato che la sanzione della nullità per l’omessa indicazione nelle cartelle del responsabile del procedimento non era prevista dal diritto anteriore. Per converso, in riferimento alla questione dell’annullabilità, quale effetto “meno grave” della violazione dell’art. 7 della L. n. 212 del 2000, il dubbio di costituzionalità non ha motivo di porsi in relazione alla norma di cui all’art. 36, co 4-ter indicata dal contribuente, in quanto tale disposizione commina la nullità per la predetta violazione a decorrere dal 1.6.2008, e non regola affatto la sanzione in ipotesi di cartelle consegnate, quale quella qui in rilievo, prima della predetta data.

5. Il motivo del ricorso dell’Agenzia è inammissibile. I giudici d’appello, dopo aver rilevato che l’indicazione “degli atti presupposti” poteva esser considerata sufficiente, perché intelligibile per il contribuente, hanno considerato che “nella cartella viene riportata solo la cifra globale degli interessi dovuti, senza essere indicato come si è arrivati a tale calcolo, non specificando le singole aliquote prese a base delle varie annualità che nella fattispecie, vale sottolinearlo, essendo l’accertamento riferito all’anno d’imposta 1983, sono più di 23 anni calcolati”, ed hanno ritenuto, perciò, che l’operato dell’ufficio era ricostruibile “attraverso difficili indagini dovute anche alla vetustà della questione” che non competevano al contribuente che vedeva, così, violato il suo diritto di difesa. Tale ratio decidendi, secondo cui il computo degli interessi è criptico e non comprensibile anche in ragione del lungo periodo considerato, non è incisa né dalle considerazioni svolte dalla ricorrente a proposito della non necessità della motivazione della cartella derivante da una sentenza passata in giudicato (principio, peraltro, affermato dalla CTR, in riferimento ai “presupposti”) né dal solo richiamo all’art. 20 del dPR n. 602 del 1973, venendo in rilievo non la spettanza degli interessi, ma, proprio, il modo con cui è stato calcolato il totale riportato nella cartella. Il motivo, privo di specifica attinenza al decisum, va, quindi, dichiarato inammissibile, in conformità con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui i motivi per i quali si richiede la cassazione devono presentare, a pena, appunto, d’inammissibilità, i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass. n. 17125 del 2007, che fa riferimento al paradigma normativo di cui all’art. 366, 1 co, n. 4 cpc).

6. In considerazione della reciproca soccombenza, le spese vanno interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi e li rigetta. Spese compensate.

domenica 9 settembre 2012

idee per addobbi fai da te..inciampando nel web..

Buona Domenica a tutti !!!
oggi abbiamo ricominciato con la bella abitudine del pranzo domenicale a casa di Nonno Baffo !
Tortelli al sugo di carne, e bistecchine.. gnam gnam.. i bambini vengono un po' spupazzati da loro, e mamma (io) si rilassa un po' dedicandosi in libertà alla sua attività preferita.. internet..
alla mia vecchia postazione pc, con la mia grande scrivania e i miei adorati ferma carta a forma di cuore.. con la mia amata adsl super mega veloce..
creativando, cuore poem

quindi.. navigando sul web alla ricerca di wedding ideas ho trovato questo fantastico tutorial per realizzare queste decorazioni che possono anche diventare delle splendide lanterne.. riporto quindi le immagini da http://ruffledblog.com/diy-string-wedding-chandelier/ e traduco i passaggi..

spaghi filato palla lanterne

Jessica di wednesday.inc ci mostra come fare queste bellissime lanterne di spago da un suo guizzo di ispirazione che ha condiviso con noi questa mattina.
Utilizzando palloncini, colla e spago, si possono creare queste lanterne per il matrimonio e poi portarle a casa e riutilizzarle come lampadari..

diy twine yarn chandelier

Necessario: palloncini, colla, spago, vassoio per la colla, 1/2 tazza di amido di mais, 1/4 tazza di acqua calda, vernice spray ad asciugatura rapida di colore chiaro, il cavo elettrico a sospensione o nylon (a seconda di cosa si vuole fare), e un kit di illuminazione, se siete alla ricerca di una lanterna completamente funzionale.
Jessica consiglia di utilizzare un pennarello per segnare sul palloncino gonfiato quanto spazio dovete lasciare per il cavo di illuminazione. Si raccomanda inoltre di rivestire il palloncino con della vaselina prima di avvolgere il filo rivestito di colla in modo che non si attacchi sul pallone una volta che è asciutto. È possibile vedere tutti i dettagli nel blog di Jessica


Istruzioni:

1. Gonfiare il palloncino di medie dimensioni in modo che la forma risulti un po 'più rotonda.
2. Se stai cercando di fare un paralume, utilizzare un pennarello per segnare attorno al nodo del palloncino un cerchietto che servirà poi per la lampadina e il filo elettrico.
3. Prima di iniziare a lavorare, si consiglia di miscelare amido di mais, colla e acqua calda fino a quando si ha una consistenza morbida.
5. Spalmare la vaselina su tutto il pallone fino a quando non è completamente rivestito in modo che lo spago bagnato con la colla non si attacchi sul pallone da asciutto.
6. È possibile avviare una piccola catena di montaggio con gli amici! Uno immerge il filo nella miscela di colla e lo passa all'altro che lo avvolge intorno al palloncino.
7. Si inizia avvolgendo il palloncino verticalmente, lentamente lasciando spazio fra un passaggio e l'altro, e poi cambiando la direzione. Per un risultato più "intrigato" si possono infilare le estremità del filo sotto le stringhe già avvolte.
8. Attendere 24 ore fino a che il palloncino sia completamente asciutto, poi scoppiare il palloncino.
9. Spruzzare le lanterne con la bomboletta spray et voilà!

martedì 4 settembre 2012

matrimonio chiesa o comune

Stamani ho letto su fb un post che mi ha lasciata un po' perplessa, e mi ha fatto riflettere su un po' di cose..
Alcune ragazze si stanno raccontando che una di loro si sta per sposare, e che lo faranno in comune perchè economicamente in chiesa non possono... ma che significa??? ora, probabilmente, diventerò improvvisamente strana agli occhi di tanti, ma ci tengo a dire quello che penso..
Che cosa è il matrimonio?? capisco che per la società è prima di tutto un contratto, dove si è tutelati dalla legge, e dove si stipula un contratto. Per me rimane prima di tutto un sacramento. Una benedizione che scende sulla coppia che si ama, e che decide di stare insieme PER TUTTA LA VITA.
Ok.. perchè in comune è economico e in chiesa no?? Sto cercando di sforzarmi di entrare nelle idee di questa ragazza.. e da Lucia non ci riesco.. invece da wedding planner sono arrivata a pensare questo: quasi ogni bambina sogna il giorno del proprio matrimonio, e l'immaginario comune è quello di un giorno da principessa delle favole.. i fiori, gli invitati, il ricevimento di nozze.. il tutto gira intorno alla cerimonia in chiesa.. perchè in chiesa è romantico, la cerimonia più lunga e personale.. ma se non ci sono le risorse economiche per i 200 invitati, il ristorante, le bomboniere, i fiori e quant'altro.. il matrimonio in comune può essere intanto svolto in "silenzio" per regolarizzare la famiglia nell'aspetto civile, specie quando ci sono già dei bambini..
Ci ho preso??
In ogni caso, nelle mie esperienze da wedding planner, ho organizzato con tanto da spendere.. e anche decisamente con poco!.. e io lavorativamente parlando ho deciso di essere una di quelle che aiuta a spendere meno, che consiglia dove tagliare, e dove no per non perdere la qualità. Mi piace diventare complice nel realizzare i sogni degli altri..
Boh amici.. qui però interviene la Lucia.. sarà che io non ho potuto sposarmi in chiesa.. e che ancora oggi rimane un mio grande desiderio.. e se casomai mio marito si decidesse a voler realizzare.. sarà noi due da soli, con i nostri figli e testimoni...


domenica 2 settembre 2012

trasmissioni tv e accademie americane

Cosa hanno in comune le due cose del titolo??.. nel mio caso solo il periodo temporale in cui ho mandato le mail..
Ho mandato una mail alla redazione di "Cuochi e Fiamme" il prgramma di La7 condotto da Simone Rugiati, dove due concorrenti si sfidano a suon di pentole e padelle, affrontando 4 prove: la prima di manualità che non da punti, ma dà diritto alla precedenza di scelta nelle altre prove che sono di abilità, creatività, presentazione..




Quindi si deve scegliere fra due ingredienti o piatti base, ed eseguirli in 10 minuti. La giuria, composta dall'attore Riccardo Rossi, la FoodBlogger Chiara Maci e la giornalista enogastronomica Fiammetta Fadda, giudicherà i piatti e proclamerà il vincitore.
ok.. dicevo quindi che ho mandato la mail di richiesta di partecipazione alla redazione di cuochi e fiamme.. e dopo neanche un ora mi hanno richiamata!!!!.. mi hanno fatto una specie di intervista telefonica, chiedendomi cosa faccio nella vita, di dove sono, quanti anni ho.. che lavoro faccio.. qual'è la mia specialità in cucina.. cosa farei per la prova di creatività con la salvia... E io?????? trasformata... in una donnina semimuta.. che alla domanda che lavoro fai ha risposto "..mmhh.. beh... diciamo.. la casalinga??" IO CASALINGA??????? mamma casomai, moglie aggiungerei.. ma sto ancora cercando lavoro, e cercando di rientrare nel mondo del wedding.. ancora non credevo di essere entrata in pieno nel mestiere della casalinga.. vabbè, ma il peggio arriva quando mi chiede il mio piatto forte.. "mmmhhhh.. così su due piedi... ti direi... si. arrosto ai funghi." ..... LUCIIIIIIII.... maddddddai!!!!!! come arrosto ai funghi?????? fra le tante cosette sfiziose che cucino!!! potevo rammentare i miei bocconcini al curry... il pollo alle mandorle.. le mie mini lasagne vegetariane con il pesto.. la parmigiana monoporzione.. il gulasch!!! .. il carpaccio di zucchine.... nooo.... e poi per la propva di creatività con la salvia... ma si può rispondere, senza far finire all'intervistatore.. "be.. la salvia è fritta!!" che stava dicendo "senza dire fritta o saltinbocca..." ahahahahaha.. che ridere a ripensarci!! .. naturalmente mi ha congedata con la solita frase che si dice a chi non ce la fa.. "le faremo sapere"!! vabbè!! bene uguale.. tanto, vista la reazione avuta per telefono credo che in uno studio televisivo mi si appannerebbe totalmente la mente.. rischiando così di avvelenare tutti!!!
Spero di andare a vedere comunque una puntata, magari una celebrities...
Nello stesso giorno ho partecipato ad un contest dove c'era in palio un corso all'AAWP American Academy Wedding Professionals.. ho così iniziato a rispolverare il mio english per parlare via mail con la presidente Deborah McCoy.. Gentilissima e deliziosa. Non ho vinto il contest.. ma con molte probabilità seguirò il corso online entro l'anno.. sarà decisamente utile al mio progetto!!